Secondo quanto stabilito dalla Giunta Regionale per il Regolamento lo scorso 13 luglio, per ridare vita alla legge referendaria (p.d.l. 342/2013) serve il consenso preventivo dell’80% del Consiglio Regionale
Articolo tratto dall’originale, pubblicato su Press News Veneto
Ora vi spieghiamo perché il progetto di legge regionale 342/2013 presentato da Stefano Valdegamberi (relativo all’indizione del referendum consultivo per l’indipendenza del Veneto) è morto e sepolto. Il tutto è conseguenza di una questione tecnica del consiglio regionale, messa in atto dall’approvazione della determinazione n. 8 nella seduta del 13 luglio 2013 della Giunta per il Regolamento del Consiglio Regionale del Veneto. La data è importante: guarda caso è avvenuto proprio prima delle sedute del 30 luglio e del 17 settembre in cui è stata disinnescata in Consiglio Regionale la legge referendaria, a dimostrazione di un piano ordito a freddo dalla partitocrazia italiana. Cosa dice questa determina? Essa entra nel merito dell’iscrizione all’ordine del giorno in occasione di consigli regionali e della calendarizzazione dell’ordine di lavoro delle commissioni consiliari competenti per le istruttorie. In particolare essa recita che “ad eccezione dei progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali di cui all’articolo 20, comma 6, dello Statuto, nessun oggetto assegnato per l’esame alle competenti commissioni può essere iscritto all’ordine del giorno del Consiglio regionale prima che sia concluso il procedimento istruttorio in commissione, salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del Regolamento.” E poi ancora, in merito ai lavori della commissione competente, essa recita che “con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti del Consiglio è possibile fissare, nell’ambito della formazione del calendario dei lavori di cui all’articolo 8 bis, comma 5, del Regolamento, un termine entro il quale la commissione competente deve concludere il procedimento istruttorio di un determinato oggetto ad essa assegnato in sede referente”. Cosa significa questo? Che il progetto di legge regionale 342/2013 senza il consenso di almeno 4/5 del consiglio regionale è sepolto forse per l’eternità nella 1° commissione regionale affari istituzionali, assieme alle speranze di tanti poveri soci dei movimenti indipendentisti che credono alle bugie di chi continua a prenderli in giro. Bugie degne di politici di vecchia data, tra le quali non sappiamo ancora se ascrivere quella detta dall’avvocato Luca Azzano Cantarutti, che ancora ieri su facebook addebitava alla volontà della lega nord la mancata convocazione del consiglio regionale, che in realtà nessuno può più convocare senza il consenso di almeno l’80% del Consiglio Regionale. Delle due l’una, o l’avvocato dice il falso sapendo di mentire, oppure è ignorante di come funziona il Consiglio Regionale, il che sarebbe ancor peggio, data la propria autoincensata e autoproclamata credibilità istituzionale, svanita come neve al Sole. Tertium non datur. Per fortuna che nel frattempo è nato Plebiscito2013 che ha dato vita all’iniziativa del Plebiscito Digitale che si terrà il 16 febbraio, altrimenti l’indipendenza del Veneto la vedevamo col binocolo!
Press News Veneto
Post Scriptum: qualcuno ha risposto al nostro articolo facendo presente che in caso di mancato rispetto del termine prefissato per l’esame del progetto di legge da parte della competente commissione il proponente o 10 consiglieri possono chiedere al presidente del consiglio regionale di far iscrivere tale argomento all’ordine del giorno del primo consiglio regionale utile: tale osservazione non tiene conto del secondo aspetto che abbiamo esposto nell’articolo, ovvero che per fissare il termine dei lavori della commissione che farebbe scattare tale norma serva il consenso preventivo dell’80% del consiglio regionale…
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